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 Luigi Angelica

 STATUTO E REGOLAMENTO.

Art. 1 – Denominazione e sede.

E’ costituita l’associazione denominata CLICK ART in data 25.01.2010, con sede in via de Sanctis 34, Livorno. E’ una libera associazione di fatto, priva di fini di lucro, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata dal codice civile, nonché dal presente statuto.

Art.2 – Finalità e obiettivi.

L’associazione CLICK ART persegue i seguenti scopi:

Divulgare l’arte grafica, fotografica, attraverso la promozione, la diffusione della fotografia nei suoi aspetti tecnico, culturali, artistici, ludici e ricreativi e come elemento espressivo del libero pensiero individuale;

Promuovere e divulgare con la fotografia, il territorio livornese e quello della Toscana in genere documentando i suoi aspetti sociali, architettonici e paesaggistici anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati.

Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di manutenzione e crescita umana e civile.

Art. 3 – Attività.

L’associazione CLICK ART per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività quali a titolo prettamente indicativo ed in alcun caso esaustivo:

Attività culturali e promozione turistica: convegni, conferenze, dibattito, eventi, seminari, workshop e progetti formativi con corsi di fotografia per bambini, ragazzi, giovani ed adulti, escursioni e visite guidate in luoghi di interesse culturale e paesaggistico, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

Collegamento e collaborazione con il mondo della scuola, di ogni ordine e grado promuovendo ogni opportuna iniziativa volta a favorire la conoscenza e la diffusione della fotografia nei suoi più svariati generi e forme.

Promuovere e svolgere anche per conto terzi, attività di ricerca e di analisi, inerenti a problematiche specifiche riguardanti le finalità statutarie, sia con strumenti propri che di terzi.

Attività editoriali finalizzate alla gestione e cura di pubblicazioni, cartelle d’autore, libri, cataloghi, bibliografie, atti seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute. Ogni altra attività di carattere promozionale (creazione di piccoli gadgets con il logo dell’associazione da cedersi per la raccolta di fondi, diffusione di materiale informativo e promozionale, ecc…)

Curare e organizzare esposizioni e mostre fotografiche personali e collettive dei soci e di altri fotografi noti e/o emergenti, creare una collezione di fotografie d’autore.

Art. 4 – Risorse economiche e finanziarie.

Le risorse economiche dell’associazione possono essere costituite da beni mobili ed immobili, contributi degli associati, contributi volontari, fondi e contributi pubblici, donazioni e lasciti, quote di iscrizioni a corsi ed attività e altre attività culturali, rimborsi e ogni altro tipo di entrate, nulla escluso od eccettuato. Per contributi degli associati si intendono tanto la quota associativa annuale individuale quanto gli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo su indicazione dell’assemblea che ne determina l’ammontare.  E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione  non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa essa avvenga, gli eventuali utili, fondi, riserve o capitali e avanzi di gestione verranno interamente devoluti ad altro ente e/o associazione avente analoghi scopi e finalità o fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 5 – Soci ammissione e permanenza.

Possono partecipare all’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità associative, ne condividono lo spirito e gli ideali. La richiesta di partecipazione all’associazione deve essere presentata personalmente  e per iscritto al Consiglio Direttivo il quale, a proprio insindacabile ed incontestabile giudizio, delibera sull’ammissione e/o sul diniego di ammissione.

Art. 6 – Soci.

Gli associati si distinguono in:

Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo/statuto.

Soci ordinari: sono quelli iscritti successivamente alla costituzione.

Soci onorari: sono nominati dal Consiglio e approvati dal Presidente tra coloro, persone od enti, che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’associazione

Soci sostenitori: sono quelli che contribuiscono con atti di liberalità all’attività dell’associazione.

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi dell’associazione. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la  nomina degli organi direttivi dell’associazione. Tutti gli associati hanno diritto di usare,  in seno alle attività promosse dall’associazione, i locali e le attrezzature dell’associazione medesima purché siano in regola con il versamento della propria quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari.

La quota od il contributo associativo è intrasmissibile ad altri ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

5Art. 7 – Organi dell’associazione.

Sono organi dell’associazione il Presidente dell’associazione, il Consiglio Direttivo e l’assemblea degli associati. I soci fondatori sono membri di diritto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere esecutivo e decisionale sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Esso è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti tra i soci fondatori ed i soci ordinari, dall’assemblea degli associati, fra i propri componenti.

 Il consiglio direttivo dura in carico  per tre anni e nomina, scegliendoli tra i propri membri, il presidente dell’associazione, il vice presidente ed il tesoriere dell’associazione. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti, ed in caso di parità di voti espressi dai propri membri, prevarrà il voto del presidente. Il primo consiglio direttivo è formato esclusivamente da tutti i soci fondatori. Al consiglio direttivo è riservato il potere, tra le altre cose, di:

Fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità esecutive e controllandone l’esecuzione.

Decidere sugli investimenti patrimoniali.

Stabilire l’importo delle quote annue di associazione in base alle indicazioni dell’assemblea degli associati.

Stabilire l’importo dei contributi straordinari in base alle indicazioni dell’assemblea degli associati.

Deliberare sull’ammissione e sull’esclusione degli associati.

Predisporre i regolamenti interni dell’associazione.

Elaborare e redigere il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’assemblea degli associati.

Emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati.

Designare i soci onorari ammettendoli all’associazione.

Deliberare sui rimborsi delle spese sostenute dagli associati per le attività svolte in favore dell’associazione.

Oltre il rimborso delle spese documentate i membri del consiglio direttivo possono conseguire un compenso secondo le mansioni e gli incarichi assegnati e per il regolare svolgimento dell’attività.

Art. 9 – Il presidente.

Il Presidente dura in carico tre anni ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Egli convoca, nomina e presiede il consiglio direttivo e tutte le attività ed assemblee, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure d’incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.  Mantiene i contatti con le altre associazioni ed enti al fine di promuovere la propria associazione. Il presidente può indire ed organizzare assemblee è per il confronto di idee. Essa è convocata ogni qualvolta si rende necessaria senza rispettare una scadenza prefissata. La convocazione va fatta con avviso pubblico tramite posta elettronica o per via diretta senza preavviso. Durante l’assemblea viene redatto un verbale e viene depositato nell’archivio dell’associazione.

Art. 10 – L’assemblea degli associati.

All’assemblea degli associati possono partecipare tutti gli associati. L’assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ciascun socio avente diritto di voto potrà rappresentare  non  più di tre soci, purché sia munito di formale delega firmata in originale all’uopo rilasciatagli. L’assemblea degli associati è convocata attraverso comunicazione a tutti gli associati attraverso e mail e/o fax e/o SMS telefonico e/o pubblicazione sul sito internet dell’associazione su delibera del consiglio direttivo non meno di 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte di tutti gli associati.

L’Assemblea degli associati delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza esclusiva del consiglio direttivo e si riunisce almeno una volta all’anno nel luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Coniglio direttivo o su richiesta di almeno cinque associati.

Art. 11 – Attività dell’assemblea.

Di ogni attività dell’assemblea deve essere redatto apposito verbale scritto. L’assemblea all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente dell’assemblea che dirige la discussione ed un segretario che redige i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti in calce dal presidente dell’assemblea e dal segretario e sono trasmessi via e mail agli associati assenti. L’assemblea delibera con voto pubblico per alzata di mano, a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede, del relativo verbale.

Art. 12 – Esercizio finanziario.

L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data sarà predisposto il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico finanziario.

Art. 13 – Modifica dello statuto.

L’assemblea può deliberare la modifica del presente statuto con la maggioranza assoluta di tutti gli associati aventi diritto di voto, eventualmente anche conferendo mandato per le modifiche al consiglio direttivo. Gli scopi dell’associazione non possono essere in alcun caso modificati.

Art. 14 Norme aggiuntive.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.